Studio View Fotografia

Diritto d’autore in fotografia

Alcune settimane fa una cliente mi ha posto una domanda sul diritto d’autore: aveva scattato una fotografia della sua attività e l’aveva condivisa a scopo informativo ad una fondazione, quest’ultima – senza dirle nulla – l’ha utilizzata per promuovere un corso. La cliente allora mi ha chiesto: ”Ma la possono utilizzare? E possono farlo senza nemmeno chiedermelo?”

Ed ecco che entra in gioco il diritto d’autore in fotografia. In questo articolo cercherò di analizzare l’argomento, attraverso un esempio semplice e concreto. Le fonti utilizzate sono la legge 633/41, con le sue successive modifiche, che regola il diritto d’autore in Italia e la documentazione che fornisce ai suoi associati Tau Visual – Associazione Nazionale Fotografi Professionisti – di cui faccio parte. Vi consiglio, inoltre, di facilitare l’accesso al tema guardando il video che Roberto Tomesani ha realizzato sulla pagina YouTube di Tau Visual, offre una spunto immediato e chiaro.

Di chi sono le foto di un servizio fotografico? Proviamo a rispondere con un esempio, nel settore di cui ci occupiamo come Studio View, quello del turismo.

Un hotel chiama un fotografo per realizzare un servizio fotografico della nuova piscina termale che ha appena costruito, perché ha bisogno di immagini per la pubblicità sui social e sul sito. Il fotografo consegna 10 file di altrettante fotografie per le quali l’hotel paga un compenso. Fin qui tutto chiaro per entrambe le parti.
Ipotizziamo due possibili comportamenti, tra loro differenti, che possono provocare problematiche:

  •  il fotografo cede una fotografia di questo servizio all’azienda di costruzioni che ha realizzato la piscina per un catalogo pubblicitario. Il gestore dell’hotel vede casualmente il catalogo e non ne sapeva nulla;
  • l’hotel produce una linea di prodotti di bellezza realizzati con l’acqua termale mettendo nel packaging una delle fotografie del servizio. Il fotografo vede casualmente il prodotto e non ne sapeva nulla;

Di chi sono le fotografie? Chi poteva utilizzarle liberamente e chi invece ne ha fatto un uso improprio? Per rispondere a queste domande dobbiamo partire da un concetto: cosa si compra, comprando una fotografia? Si compra il diritto di utilizzarla per un determinato scopo e per una determinata quantità di tempo. Non si comprano i pixel che la compongono e nemmeno il tempo per realizzarla ma la possibilità di utilizzarla in determinati contesti per una determinata quantità di tempo che non sono altro che i diritti che l’autore ha sulla propria opera.

Il diritto d’autore, in inglese copyright, si indica con il simbolo internazionale della lettera C racchiusa all’interno di un cerchio ©. Nel campo della fotografia creativa il diritto è integralmente di chi ha realizzato l’opera perché la fotografia è compresa tra le opere protette dalla legge italiana esattamente come la pittura, la scrittura e la musica. Chiaramente cambiano i modi in cui questo diritto dell’autore viene tutelato nei vari tipi di medium. Per poter spiegare la differenza tra semplice fotografia e fotografia creativa rimando a un prossima newsletter.

È il fotografo che nel momento stesso in cui realizza una determinata immagine ne possiede i diritti di utilizzo, in altre parole nessuno può utilizzarla se non con il suo consenso. Il fotografo ne cede i diritti di utilizzo all’hotel per un determinato scopo (social e sito) e per una determinata quantità di tempo (questo è un aspetto poco conosciuto ma sul quale potremo fare anche qui un ragionamento in una prossima newsletter).

Affinchè questo discorso sia valido appare sostanziale che il fotografo abbia specificato per iscritto nel preventivo o nel contratto che viene ceduto il diritto d’autore a tale scopo. Senza questa dicitura l’autore non si è tutelato e resta nebulosa la finalità per cui i file sono stati consegnati all’hotel, il quale può addurre di aver dato per scontato che venissero ceduti in toto con il pagamento del compenso.

Quando il fotografo ha accettato l’incarico avrebbe dovuto chiarire questo concetto al proprio cliente: mi si chiedono le foto per i social e per il sito e per questo le si può utilizzare. Se dovessero essere utilizzate per altri scopi, come ad esempio una pubblicità su un giornale
nazionale, il compenso dovrà essere chiaramente diverso. L’hotel doveva essere consapevole che ne stava acquistando il diritto di utilizzo e non
l’utilizzo esclusivo, che nel caso sarebbe potuto essere acquistato a cifre decisamente più alte di quelle che normalmente vengono pattuite. E inoltre non è detto che il fotografo sia intenzionato a cedere il diritto esclusivo. Andando avanti con l’esempio:

  • se il fotografo che cede una fotografia di questo servizio all’azienda di costruzioni che ha realizzato la piscina per un catalogo pubblicitario, lo può fare ma io pongo due personali questioni di deontologia professionale: avendo preventivamente avvisato il committente di questa possibilità e non vedendo questa immagine a un diretto concorrente del mio primo cliente: per essere chiari si ad una ditta di costruzioni, no a un altro hotel.
  • se l’hotel realizza una linea di prodotti di bellezza con l’acqua termale, mettendo nel packaging una delle fotografie del servizio, lo può fare avvisando il fotografo e andando a pagargli il diritto per questo nuovo utilizzo che non era stato pattuito precedentemente.

In via conclusiva, per tornare alla domanda iniziale posta dalla mia cliente, la risposta potrebbe essere la seguente: quando gli hai inviato la foto hai specificato che uso ne avrebbero dovuto fare? Questa specificazione ti offre una tutela, anche da un punto di vista giuridico. Sul piano morale ritengo si tratti di una evidente scorrettezza, aggravata dal fatto che sia stata utilizzata a finalità commerciale.

Specificare lo scopo per il quale viene utilizzata un’immagine ci protegge da eventuali utilizzi impropri o persino pregiudizievoli dei propri interessi.