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Approfondimento sul diritto d’autore in fotografia

Per prima cosa ci tengo a specificare che mi occupo su questo blog di diritto d’autore perché ritengo importante divulgare, soprattutto a chi non è addetto del settore fotografico, alcuni concetti base che possono aiutare a comprendere meglio i meccanismi economici che sono dietro un’immagine, in particolar modo quando l’immagine ha scopo commerciale. 
Questo tema non è molto conosciuto nelle piccole imprese turistiche anche perché difficilmente un’attività locale può improvvisamente decidere per un uso completamente diverso da quello che si era pattuito, proprio per il carattere stesso dell’attività. Ad esempio un hotel a gestione familiare difficilmente produrrà una campagna affissione e stampa di tiratura nazionale proprio perché il prodotto di cui dispone, la camera da letto, è un bene o un servizio limitato nella quantità. 
Comunque mi capita spesso che mi vengano chiesti chiarimenti in merito, sia da autori di fotografie che da acquirenti e qui cerco di completare in modo sintetico il ragionamento iniziato la volta scorsa.  

La legge sul diritto d’autore appunto è nata per difendere la creatività di alcune attività umane e non la professionalità o meno dei fotografo. Sarebbe quindi identico se a scattare una foto fosse un appassionato o un professionista. 
A differenza di altri medium come la musica dove per far rispettare i diritti di entrambe le parti è necessario un intermediario come la SIAE, in fotografia, come abbiamo già detto nell’articolo precedente, è sufficiente scattare la fotografia per esserne l’autore e quindi averne tutti i diritti sia che l’autore sia o meno un professionista.

Ora è importante specificare che in Italia le fotografie si dividono in due grandi categorie che hanno trattamenti completamente differenti:

  1. Semplice fotografia e quindi priva di creatività, non tutelata dalla legge sul diritto d’autore. Il committente ne detiene tutti i diritti delle immagini una volta acquistato il servizio; 
  2. Fotografia come opera dell’ingegno e quindi creativa e tutelata dalla legge sul diritto d’autore. Essendo presente la creatività del fotografo, i diritti restano in capo al fotografo e vengono ceduti di volta in volta per il tipo di utilizzo ed è il tipo di fotografia di cui ho parlato più nel dettaglio la scorsa volta.

Purtroppo né il fotografo né il committente possono decidere in autonomia se le fotografie siano semplici o creative, quindi diventa decisivo come si comportano le due parti nel momento in cui si relazionano tra loro. Come possiamo notare dalle immagini di seguito realizzate dal collega Giorgio Zattini non è semplice definire a priori se la foto sia semplice o opera creativa. Io personalmente in queste immagini vedo la creatività nella composizione, nella disposizione degli oggetti, nell’utilizzo delle luci e delle ombre. Non credo che un altro fotografo avrebbe realizzato esattamente quella stessa immagine. Un’altra persona potrebbe pensarla diversamente ma credo che questo sia un problema nella legislazione italiana riguardo alle immagini ancora non risolto. 

© giorgiozattini.it

A mio avviso quindi il modo più semplice per entrambe le parti è definire in linea di massima quali saranno gli utilizzi che verranno fatti della foto. Questo pone l’attività commerciale e il fotografo comunque al sicuro da possibili fraintendimenti sull’utilizzo sia da una parte che dall’altra. Per concludere da dove eravamo partiti, la cliente che ha mandato la sua foto all’ente che l’ha utilizzata per uno scopo commerciale senza chiederglielo:
se lei avesse scritto che la foto serviva solo per mostrare la sua attività si sarebbe maggiormente tutelata per un uso improprio e quindi facendo notare questa cosa avrebbe potuto farla togliere. Resta a mio avviso comunque scorretto un uso non specificato completamente diverso da quello per cui è stata condivisa la foto.